Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione di spesa
1. Per la progettazione e l'esecuzione di opere portuali o per il completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette opere, per gli studi necessari alla predisposizione del piano di cui al secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini della sicurezza e contro l'inquinamento, nonche' per la fornitura dei mezzi fissi e mobili necessari alle operazioni portuali, e' autorizzata la spesa di lire 160 miliardi.
2. La spesa, di cui al precedente comma, costituisce una anticipazione di un piano organico pluriennale di investimenti portuali, il quale sara' presentato dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale piano dovra' anche prevedere la riorganizzazione e il potenziamento dei mezzi del servizio escavazione porti.
3. La somma di 160 miliardi di lire sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1977 e di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978.
Art. 2 Integrazioni con legge di bilancio
1. Con le leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari dal 1975 al 1978, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali e alle possibilita' del mercato finanziario, potranno essere autorizzate, sulla base del programma nazionale di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi di cui al precedente articolo in aggiunta a quelle previste dalla presente legge.
Art. 3 Procedure circa gli impegni di spesa e relativi pagamenti
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e dei due successivi, purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
2. Gli impegni possono riguardare anche incarichi di progettazione conferiti per opere da appaltarsi in esercizi finanziari successivi.
3. Potranno altresi' essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori, la cui consegna ed esecuzione siano ripartite in piu' esercizi finanziari.
Art. 4 Criteri di impiego delle somme stanziate
1. Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge devono essere destinati, per non meno del 90 per cento, alle necessita' dei porti di seconda categoria, prima classe, il cui traffico commerciale, con esclusione degli oli minerali, abbia superato nel 1972 un milione di tonnellate. La parte restante degli stanziamenti deve essere destinata alle necessita' degli altri porti di competenza dello Stato.
Art. 5 Assegnazione di fondi agli enti portuali
1. A carico degli stanziamenti autorizzati con la presente legge sono disposte assegnazioni di fondi a favore degli enti portuali, istituiti con legge, ed abilitati a norma del loro statuto. Possono inoltre essere disposte assegnazioni di fondi a favore degli altri enti portuali, istituiti con legge, qualora a giudizio del Ministero dei lavori pubblici siano ritenuti idonei a provvedere per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 1.
2. Le somme di cui al precedente comma saranno accreditate ai singoli enti portuali su di una contabilita' speciale, istituita a nome degli stessi presso le competenti sezioni di tesoreria. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico, delegato dal Ministro dei lavori pubblici presso gli enti stessi, ovvero, per gli enti per i quali non sia previsto detto organo, dal competente ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime.
3. Gli enti medesimi presenteranno al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme prelevate.
4. Agli enti portuali, destinatari delle assegnazioni di fondi di cui al presente articolo, sono applicabili le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.
Art. 6 Programma generale degli interventi e relativi programmi esecutivi
1. Il programma generale degli interventi da finanziare con le somme di cui al precedente articolo 1, e' approvato, sulla base delle direttive del CIPE e sentite le Regioni direttamente interessate, congiuntamente dai Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717.
3. I programmi esecutivi del programma generale sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per la marina mercantile.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1975, il Ministro per i lavori pubblici presentera' al Parlamento, in allegato alla relazione sulla situazione economica del paese, una relazione sui programmi esecutivi realizzati negli anni precedenti.
Art. 7 Organi consultivi
1. Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, salvo il disposto del comma seguente.
2. Per i contratti di importo superiore a un miliardo di lire e per quelli di importo superiore a lire 200 milioni se stipulati a seguito di trattativa privata, e' richiesto altresi' il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
3. Il parere della commissione, di cui al precedente comma, e' inoltre richiesto per i casi previsti ai successivi articoli 9 e 12, secondo comma.
Art. 8 Appalto-concorso
1. Quando l'amministrazione dei lavori pubblici intende avvalersi dell'appalto-concorso, si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, numero 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, e' sostitutivo di ogni altro parere.
Art. 9 Appalto e trattativa privata
1. I contratti possono essere conclusi a trattativa privata, in deroga al disposto dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, anche quando ricorrano comprovati motivi di economicita' o di congrua riduzione dei tempi di esecuzione.
Art. 10 Capitolato generale d'appalto
1. In deroga a quanto disposto dal capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, alle imprese appaltatrici non spetteranno interessi o compensi in dipendenza del pagamento dei corrispettivi in piu' anni finanziari. Negli atti precontrattuali e contrattuali sara' iscritta una espressa clausola e sara' precisata la ripartizione dei corrispettivi nei vari anni finanziari.
Art. 11 Consegna dei lavori
1. In deroga al disposto dell'articolo 337, primo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, il Ministero dei lavori pubblici puo' autorizzare la consegna dei lavori contemporaneamente all'approvazione della aggiudicazione.
2. Per le opere che si eseguono in economia, la consegna dei lavori puo' essere autorizzata contemporaneamente all'approvazione dei decreti dei relativi progetti o perizie.
3. Qualora il contratto non fosse approvato si applica il secondo comma dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.