diritto.io

Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione proveniente da altri enti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli impiegati provenienti dall'Ente autotrasporti merci (EAM), dalla Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e dall'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ora Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958; n. 3, e' data facolta' di riscattare in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso i suindicati enti di provenienza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

Art. 2

1. La liquidazione del contributo per il riscatto del servizio prestato presso gli enti di provenienza e' calcolata sugli stipendi percepiti alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413, in base ai criteri di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372, a condizione che la relativa domanda sia presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Nei riguardi degli impiegati di cui al precedente articolo 1, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' valutato ai fini giuridici per l'intera sua durata quale servizio effettivo con esclusione della ricostruzione di carriera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI