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Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'apporto in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975, autorizzato dall'articolo 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' elevato da lire 3.125 miliardi a lire 4.125 miliardi.

2. La somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi viene portata in aumento delle quote relative agli anni 1974, e 1975, di cui al secondo: comma dell'articolo 17 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853, in ragione, rispettivamente, di lire 400 miliardi e lire 600 miliardi.

Art. 2

1. Al conferimento della somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi di cui al precedente articolo, si provvedera', alternativamente o promiscuamente, con versamenti da parte dello Stato o con assunzione diretta da parte della Cassa per il Mezzogiorno di prestiti all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai fini dei versamenti diretti da parte dello Stato si provvede con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni 1974 e 1975, secondo le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

3. Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, autorizzera' la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere i prestiti all'estero, fissando con propri decreti le relative condizioni e modalita'. II controvalore in lire dei prestiti contratti sara' portato a scomputo del conferimento aggiuntivo di cui alla presente legge. Ai fini dell'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno, le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1974
LEONE
RUMOR - MANCINI - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI