Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e' sostituito dal seguente:
"Il personale ha l'obbligo di risiedere in localita' che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro.
La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".
Art. 2
1. L'articolo 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, integrato dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita.
Per comprovate esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorche' proprie di altra qualifica.
Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo.
Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non puo' influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato.
La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico".
Art. 3
1. Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente:
"In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore".
Art. 4
1. L'ultimo comma dell'articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dai seguenti:
"Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Unitamente alla nota di qualificazione, al dipendente sono anche comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali essa e' basata".
Art. 5
1. Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1967, n.
2. 40, e' sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianita' inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianita' superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festivita' intermedie".
3. La modifica di cui al precedente comma ha vigore dal 1° gennaio 1976.
4. Ai dipendenti con anzianita' di servizio compresa fra cinque e dieci anni spetta un periodo di ferie di 23 giorni per l'anno 1974 e di 24 giorni per l'anno 1975.
Art. 6
1. Il sesto comma dell'articolo 103 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente:
"Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state piu' gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce".
Art. 7
1. All'articolo 5 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma sono comprese le pensioni aventi decorrenza 1 marzo 1974.
Dall'aumento di cui al primo comma sono escluse le pensioni aventi decorrenza compresa fra il 2 luglio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelle di cui al precedente comma e relative a dipendenti cessati dal servizio con qualifiche del personale dei treni e di macchina".
Art. 8
1. La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche nel caso di promozioni subordinate al compimento di un periodo di effettivo servizio nella qualifica, con esclusione del personale dirigente.
Art. 9
1. Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali di qualsiasi livello l'incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore, con il trattamento previsto dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, e' attribuito, in ogni caso, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 10
1. Fino al 1° gennaio 1976 il personale direttivo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso del requisito dell'anzianita' di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore principale o di almeno quattordici anni di effettivo servizio complessivo nella carriera, e' ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva trova applicazione l'ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.
Art. 11
1. Sino al 26 giugno 1975 la mancanza di posti disponibili negli organici delle singole carriere della categoria del personale dell'esercizio non costituisce impedimento al bando di nuovi concorsi per l'assunzione di personale nella qualifica iniziale delle carriere stesse, qualora all'atto dell'emanazione del provvedimento che indice il concorso non sia stato raggiunto il limite del 5 per cento oltre l'organico complessivo della predetta categoria, come stabilito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1975, N. 197.