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Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta i seguenti servizi attualmente affidati in appalto ad imprese private:

  1. 1) presso i cantieri iniezioni legnami delle ferrovie dello Stato: manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici;

  2. 2) presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli di Firenze: manovalanza ed apertura pacchi C.

2. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad inquadrare a ruolo, secondo il prospetto di cui all'allegato A e con i criteri e le modalita' specificati negli articoli seguenti, il personale che alla data del 1 novembre 1973 intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei servizi indicati al primo comma - anche se con utilizzazione in servizi diversi purche' compresi nello stesso contratto d'appalto - e che alla data di entrata in vigore della presente legge dipenda ancora da imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.

Art. 2

1. L'inquadramento di cui al secondo comma del precedente articolo viene effettuato mediante concorsi speciali compartimentali per titoli, da indirsi con decreto del Ministro per i trasporti, per le qualifiche di seguito indicate, corrispondenti alle mansioni espletate dal personale interessato alle dipendenze delle imprese private:

  1. 1) manovale, per il servizio elencato al punto 1) dell'articolo 1, nonche' per il servizio di manovalanza di cui al punto 2) dello stesso articolo;

  2. 2) commesso, per il servizio di apertura pacchi C, di cui al punto 2) dell'articolo 1.

2. Gli inquadramenti saranno deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle due indicate qualifiche, che resta stabilito in 44 unita' per la qualifica di manovale ed in 17 unita' per la qualifica di commesso.

3. Nei bandi di concorso, le dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente saranno ripartite per servizio assunto in gestione diretta e per compartimento, secondo quanto indicato nel prospetto di cui all'allegato A della presente legge.

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dovra' essere presentata nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

1. Per l'ammissione all'inquadramento a ruolo, oltre alle condizioni indicate al secondo comma dell'articolo 1 si richiede il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'eta' non superiore a cinquanta anni, elevabile a cinquantacinque anni nel caso di anzianita' accertata alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari superiore a sette anni e fatte comunque salve le disposizioni di legge concernenti i titoli di precedenza e preferenza.

2. Coloro i quali non versino in tali condizioni ovvero non presentino la domanda nel termine perentorio fissato all'articolo 2, saranno esclusi dall'inquadramento con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 4

1. Gli inquadramenti di cui all'articolo 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso.

2. Le graduatorie dei concorsi verranno compilate tenendo conto esclusivamente delle giornate di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi elencati all'articolo 1, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1973; a parita' di giornate la preferenza e' stabilita in base all'eta'. Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla meta' dell'orario giornaliero di lavoro.

3. Il direttore generale delle ferrovie dello Stato nomina la commissione per la formazione delle graduatorie dei concorsi, alla quale parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, approva le graduatorie e delibera la nomina in prova degli aventi titolo nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 2.

4. Il diritto a conseguire la nomina in prova e' subordinato al possesso: del titolo di studio di licenza di scuola elementare; dei requisiti di idoneita' fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dalle norme vigenti, da accertare con i criteri delle visite di revisione: dei requisiti di cittadinanza italiana e di buona condotta.

5. Tali requisiti, a pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina, fatta eccezione per il titolo di studio che potra' essere conseguito entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova. Decadono altresi' dal diritto alla nomina coloro i quali versino nelle situazioni previste all'articolo 5, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425. I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.

Art. 5

1. Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge e' iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza, in applicazione dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

2. In luogo della predetta iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facolta' di optare, entro sei mesi dalla data della nomina in prova, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Dall'iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali, alla data di decorrenza dell'assunzione in prova, abbiano superato il 50° anno di eta'. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove gia' non lo fossero, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Il personale di cui ai precedenti secondo e terzo comma sara' trattenuto in servizio fino al raggiungimento del 60° anno di eta' nel caso in cui, per il disposto del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dovrebbe essere collocato in quiescenza al compimento del 58° anno di eta'.

Art. 6

1. Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti d'eta' previsti, in relazione alla qualifica rivestita, dal quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, salva l'eccezione di cui al quarto comma del precedente articolo 5.

2. Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete il trattamento di quiescenza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 42 del citato decreto purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

3. Ove alla data di raggiungimento dei limiti di eta' non siano stati maturati i dieci anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverra' al compimento di tale periodo di servizio, ma comunque non oltre il 65° anno di eta'.

Art. 7

1. All'articolo 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 e all'articolo 2 della legge 7 gennaio 1974, n. 5, e' aggiunto il seguente comma:
"In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sara' effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e sempreche' per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie".

Art. 8

1. La facolta' di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1978 ed e' estesa, fino alla stessa data, entro il limite del dieci per cento dell'organico complessivo fissato dall'articolo 1 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, per le categorie del personale direttivo e degli uffici.

3. Le situazioni di eccedenza rispetto agli organici, costituitesi nelle singole carriere e categorie di personale in applicazione dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, non costituiscono impedimento all'attuazione delle variazioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, ferma restando la condizione che non venga superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.

Art. 9

1. All'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato ed integrato dalle successive leggi 18 febbraio 1963, n. 304 e 27 luglio 1967, n. 668, sono aggiunti i seguenti commi:
"La facolta' di cui al precedente comma, di mettere a concorso anche i posti che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nei due anni successivi al bando medesimo, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anche in mancanza di disponibilita' nell'organico e nell'oltre organico alla data del bando di concorso.
Per le qualifiche per le quali, a norma del successivo articolo 17, e' prescritto il conseguimento di abilitazioni a determinati servizi ovvero e' richiesta la frequenza a corsi di formazione istituiti dall'Azienda, l'assunzione puo' essere effettuata con anticipo, non superiore comunque a tre mesi, rispetto al verificarsi delle vacanze".

Art. 11

1. Nei confronti dei dipendenti idonei ai concorsi interni a macchinista i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' chiesto il rinvio della nomina ai sensi del quarto comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, le disposizioni previste da detta norma continueranno ad aver effetto fino alla scadenza dell'anno di rinvio.

2. Ai dipendenti indicati al precedente comma e' data, comunque, facolta' di rinunciare al rinvio della nomina con dichiarazione da presentare, a tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In tali ipotesi, la nomina non puo' avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia.