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Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. Al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.
Quando il territorio del distretto interessa piu' province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
1) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole".

2. Il nono comma dell'articolo stesso e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio puo' eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa e' composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso".

Art. 7

1. E' soppressa la cassa scolastica prevista dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato e' devoluto alla istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.

Art. 8

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni e' riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.
Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie, da inviare alle competenti autorita' per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 1975
LEONE
MORO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE