Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle Immunita' ed atti connessi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972 n. 920, in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, puo' riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto Istituto.
2. La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria puo' riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.
Art. 2
1. La commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, cessera' dalle sue funzioni allorche' saranno ultimate le opere relative alla sede definitiva dell'istituto universitario europeo, e questa venga consegnata al demanio per la destinazione in uso all'Istituto stesso.
Art. 3
1. Le esigenze edilizie e funzionali dell'Istituto universitario europeo, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, possono riguardare tanto la sede definitiva quanto quella iniziale e provvisoria dell'Istituto.
2. Ove la commissione determini di far fronte a tali esigenze mediante locazioni o compravendite di fabbricati o di aree, essa si esprime, altresi', sulle modalita' di stipulazione dei relativi contratti.
3. Con riguardo al rapido approntamento di una sede iniziale e provvisoria dell'Istituto, la progettazione o le perizie relative ad opere murarie, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione, anche a trattativa privata.
Art. 4
1. Le spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, sono liquidate alla fine di ogni anno con decreto del Ministro per i lavori pubblici, che determinera' altresi' i compensi dovuti al presidente, ai singoli componenti effettivi e supplenti ed ai funzionari che hanno svolto le mansioni di segretario.
2. Alla liquidazione dei compensi per gli incarichi di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge suddetta si provvedera' con decreto dell'organo del Ministero dei lavori pubblici competente secondo l'articolo 10 della legge n. 920, sulla base delle tariffe professionali vigenti o su parere della commissione di cui al comma precedente, in mancanza di specifiche tariffe.
Art. 5
1. L'esenzione prevista dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, si riferisce anche all'approntamento ed alla sistemazione della sede iniziale e provvisoria dell'Istituto.
Art. 6
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1975
LEONE
MORO - RUMOR - MALFATTI - BUCALOSSI - ANDREOTTI - VISENTINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE