Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per integrare le disponibilita' del "Fondo autonomo" di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, istituito per la somministrazione dei fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della precitata legge, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975. In favore del "fondo" e' autorizzato, altresi', l'ulteriore apporto di lire 50 miliardi, che sara' conferito in una o piu' quote da stabilirsi, a partire dall'anno 1976, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
2. All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 20 miliardi con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 30 miliardi con riduzione del capitolo 7751 del predetto stato di previsione relativo all'anno 1975.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
1. Resta demandato al comitato di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, il compito di provvedere alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo da pagare, anche nei casi in cui l'impresa italiana assicurata non sia stata in grado di esibire la documentazione prevista dalle condizioni di polizza e dalle clausole contrattuali, per ragioni estranee al proprio operato e dovute alla mancata collaborazione dell'altra parte contraente alla predisposizione dei mezzi probatori rituali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1975
LEONE
MORO - COLOMBO -
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
- DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE