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Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo di L. 12.500.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 13 ottobre 1965, n. 1187, e' elevato a L. 24.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

Art. 2

1. All'onere di lire 23 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1975, si provvede quanto a L. 11.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 11.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1975
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE