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Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo di lire 8.600.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 800, e' elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.

Art. 2

1. All'onere di lire 3.900.000, relativo all'esercizio finanziario 1963-64, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Agli oneri di lire 1.950.000 e di lire 3.900.000 relativi rispettivamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e all'anno finanziario 1965, si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE