Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Alle rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Le revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa e' suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si fara' con riferimento allo indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968.
L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85".
Art. 2
1. L'articolo 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e' sostituito dal seguente:
"Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sara' provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio.
Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti".
Art. 3
1. L'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e' sostituito dal seguente:
"Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attivita', l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovra' adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilita' permanente assoluta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1975
LEONE
MORO - TOROS - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE