Disciplina della responsabilita' patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, cagionino un danno all'amministrazione o a terzi.
2. Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge soprarichiamata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1975
LEONE
MORO - FORLANI - GUI - VISENTINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE