Aumento del contributo annuo all'ufficio Internazionale delle epizoozie con sede in Parigi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dal 1973, nel controvalore in lire di franchi francesi 79.159.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 3.740.000 annue, si provvede, per gli anni finanziari 1973 e 1974, a carico dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per l'anno finanziario 1975 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1975
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE