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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1974

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Stato di previsione del Ministero del tesoro

Art. 3

1. L'importo massimo delle anticipazioni di cui all'articolo 17 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1974, e' stabilito in L. 376.802.329.000.

Art. 4

1. L'importo massimo delle anticipazioni di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1974, e' stabilito in L. 793.222.341.000.

Stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica

Art. 6

1. Alle spese di cui al capitolo 1047 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

Stato di previsione del Ministero della difesa

Art. 9

1. Le autorizzazioni di spesa di lire 628 milioni e di lire 110.233.244.000 di cui all'articolo 103 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, sono stabilite, rispettivamente, in lire 814.221.000 e in L. 155.908.740.000.

2. L'importo di L. 110.233.244.000 di cui all'articolo 104 della citata legge n. 24 e' stabilito in L. 155.908.740.000.

Art. 11

1. L'articolo 114 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, e' modificato come segue:
"Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 875 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 80 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 350 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.800".