Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1974
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Stato di previsione del Ministero del tesoro
Art. 1
1. L'assegnazione per l'anno finanziario 1974 per il funzionamento della Corte costituzionale di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, ed indicata nell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, e' elevata di L. 350.000.000.
Art. 2
1. Il contributo di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1974, e' elevato di lire 15 miliardi.
Art. 3
1. L'importo massimo delle anticipazioni di cui all'articolo 17 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1974, e' stabilito in L. 376.802.329.000.
Art. 4
1. L'importo massimo delle anticipazioni di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1974, e' stabilito in L. 793.222.341.000.
Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 3.200.000.000.
Stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica
Art. 6
1. Alle spese di cui al capitolo 1047 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
Art. 7
1. La quota speciale da versare dall'Italia, di cui allo articolo 53 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in L. 550.000.000.
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
Art. 8
1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 74 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, e' aumentata di lire 2.410.000.000.
Stato di previsione del Ministero della difesa
Art. 9
1. Le autorizzazioni di spesa di lire 628 milioni e di lire 110.233.244.000 di cui all'articolo 103 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, sono stabilite, rispettivamente, in lire 814.221.000 e in L. 155.908.740.000.
2. L'importo di L. 110.233.244.000 di cui all'articolo 104 della citata legge n. 24 e' stabilito in L. 155.908.740.000.
Art. 10
1. Alle spese di cui al capitolo 1055 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano per l'anno finanziario 1974 le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 11
1. L'articolo 114 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, e' modificato come segue:
"Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 875 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 80 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 350 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.800".