Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1974, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Art. 2
1. E' approvato in lire 24.661.903.582.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1974.
Art. 3
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Art. 4
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 1.550 milioni.
Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 700.000.000.
Art. 6
1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, per l'anno finanziario 1974, e' autorizzata in lire 14 miliardi e 500 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Art. 7
1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 8
1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.000.
Art. 9
1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 2.700.000.000.
Art. 10
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per lo anno finanziario 1974, in lire 16.000.000.
Art. 11
1. Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' autorizzato il limite di impegno di lire 86.667.000 per l'anno finanziario 1974.
2. Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 3045 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1974 e fino al 2003.