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Indennita' di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505.2

Art. 2

1. Alla spesa di complessive lire 5 miliardi 336.105.000, derivante, nell'esercizio 1975, dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede con le somme all'uopo considerate negli stanziamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno per L. 1.910.137.400 e con quelle accantonate, per lo stesso titolo, sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1973 e 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE