Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, e' sostituito dal seguente:
"Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE