Incorporamento di unita' di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorita' militari.
2. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.
3. L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed e' subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate.
4. Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito.
5. Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.12
Art. 2
1. Le guardie di custodia ausiliarie sono soggette alle norme sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili, nonche' alle norme di servizio e disciplinari previste dal regolamento di tale Corpo, alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito ed alla legge penale militare.
2. Le guardie di custodia ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di custodia al termine del corso di addestramento di cui all'articolo 1 della presente legge; con la medesima decorrenza e' loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per il carabiniere ausiliario.
Art. 3
1. Le guardie di custodia ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, le disposizioni contenute nell'articolo 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.
2. All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data dell'iniziale reclutamento.
Art. 4
1. Il Ministero di grazia e giustizia puo', in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di custodia ausiliarie dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.
2. Le guardie di custodia ausiliarie esonerate dal servizio vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: REALE