Concessione di contributo a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo di lire 30 milioni, previsto a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 19 febbraio 1970, n. 58, e' prorogato per il quinquennio 1975-1979 ed elevato a lire 35 milioni.
Art. 2
1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministro per la grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.
Art. 3
1. All'onere di L. 35.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE