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Intervento straordinario a favore delle attivita' musicali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attivita' musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.

Art. 2

1. Per l'esercizio finanziario 1975 i fondi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, sono elevati da lire 16 miliardi a lire 30 miliardi.

2. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo di lire 30 miliardi per le esigenze connesse alle attivita' di istituto dell'esercizio 1975 ad integrazione dei fondi di cui al precedente comma.

Art. 3

1. La determinazione dell'importo dei mutui per ciascun ente ed istituzione e la ripartizione tra gli enti e le istituzioni medesime dei maggiori fondi di cui al precedente articolo sono effettuate secondo le modalita' ed i criteri previsti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 27 novembre 1973, n. 811.

Art. 4

1. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo per capitale e interessi e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

2. L'ammortamento dei mutui sara' effettuato al termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente al 1 dicembre 1976.

Art. 5

1. All'onere di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1975
LEONE
MORO - SARTI - COLOMBO - ANDREOTTI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: REALE