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Finanziamenti per il completamento di infrastrutture agricole e di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per fronteggiare i maggiori oneri necessari per la chiusura delle gestioni delle opere ed attivita' di bonifica autorizzate, con stanziamenti gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1975 e di lire 15 miliardi per l'anno 1976.

Art. 2

1. Per il completamento del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600, all'articolo 31 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, ed all'articolo 1 della legge 1 marzo 1968, n. 258, nonche' per le opere ed attivita' di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976.

Art. 3

1. Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, a termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1976.

Art. 4

1. Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli a termini dell'articolo 12 del regolamento 159/66 CEE del Consiglio del 25 ottobre 1966 e dell'articolo 4 del regolamento 130/66 CEE del Consiglio del 26 luglio 1966, e con le procedure e le modalita' previste dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1975.

Art. 5

1. All'onere di lire 90.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede quanto a lire 28.400 milioni e a lire 6.600 milioni rispettivamente a carico del capitolo 3523 e del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 55.000 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1975
LEONE
MORO - MARCORA - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE