Disposizioni per il proseguimento della bonifica dei terreni vallivi del Delta padano e per la costruzione di opere per la difesa a mare dei territori del Polesine
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria dei territori vallivi del Delta padano, di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.
Art. 2
1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori piu' urgenti di costruzione e sistemazione degli argini a mare nonche' per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste dal titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, e dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, e per provvedere alla vigilanza lungo gli argini e all'esercizio e manutenzione delle opere.
Art. 3
1. Alla spesa di lire due miliardi dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si fara' fronte con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1964
SEGNI
MORO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE