Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' stabilito come segue:
1) colonnello.................................................... n. 1 tenente colonnello............................................ n.12 maggiore...................................................... n.15
capitano...................................................... n.16 tenente e sottotenente........................................ n.22 Totale........................................................ n.561
Art. 2
1. L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' stabilito come segue:
1) marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 240 marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 300 marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 345 brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . .n. 2.170 appuntati e guardie. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.171
Art. 3
1. L'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' stabilito in 225 unita'.
Art. 4
1. Il punto a) dell'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' sostituito dal seguente:
"a) avere statura non inferiore a metri 1,60".
Art. 5
1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' sostituito dal seguente:
"Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente e' riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo".
Art. 6
1. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e' sostituito dal seguente:
"Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore".
Art. 7
1. Per la partecipazione al primo concorso, di cui al precedente articolo 5, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' per i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' elevato ad anni quaranta.
Art. 8
1. Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge. A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1975 sono aumentati delle seguenti somme:
1) milioni 2.033...... per l'esercizio 1975
2) milioni 6.019...... per l'esercizio 1976
3) milioni 10.023...... per l'esercizio 1977.
2. All'onere di 2.033.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1975
LEONE
MORO - REALE - COLOMBO
- ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Organico Organico Organico Gradi - dal 1°gennaio dal 1°gennaio dal 1°gennaio 1975 1976 1977
Ruolo degli ufficiali:
Colonnello...................... 1 1 1
Tenente colonnello..... ........ 3 4 5
Maggiore........................ 8 10 12
Capitano......... .............. 13 14 16
Tenente e sottotenente.......... 22 22 22
Ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie:
Maresciallo maggiore........... 136 163 190
Maresciallo capo............... 186 213 240
Maresciallo ordinario.......... 219 254 290
Brigadieri e vicebrigadieri.... 1.464 1.597 1.730
Appuntati e guardie............ 13.354 14.065 14.776
Ruolo dei sottufficiali per
mansioni di ufficio 105 165 225
Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE