Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976
Testo vigente
Stato di previsione dell'entrata).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1976, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Totale generale della spesa).
Art. 2
1. E' approvato in lire 38.071.700.854.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1976.
Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)
Art. 3
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Art. 4
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' stabilita, per l'anno finanziario 1976, in lire 3.500.000.000.
Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1976, in lire 900.000.000.
Art. 6
1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1976, e' autorizzata in lire 20 miliardi e 782.500.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Art. 7
1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 8
1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, in lire 200 miliardi.
Art. 9
1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, in lire 5.500.000.000.
Art. 10
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1976, in lire 20.000.000.
Art. 11
1. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, in lire 12.500.000.000.