Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla presente legge, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nei ruoli organici dell'Amministrazione stessa dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.
2. All'assunzione in gestione diretta dei servizi di cui al precedente comma l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.1
3. Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 580 unita', i predetti dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi di cui al primo comma, alla data del 31 dicembre 1974 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.
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5. AGGIORNAMENTO
6. La L. 8 agosto 1977, n. 557 ha disposto (con l'art.2) che "Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facolta' di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessita', ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727".
Art. 2
1. L'inquadramento di cui al precedente articolo e' altresi' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno, elevabile a 55 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali gia' regolamentate per legge.
2. Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1.
3. L'utilizzazione avverra' nelle mansioni per le quali il personale sara' stato riconosciuto fisicamente idoneo e munito dei prescritti requisiti.
Art. 3
1. L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.
2. La consistenza organica degli operai specializzati e quella degli operai qualificati - di cui alla tabella 0 annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 - sono aumentate di un numero di posti corrispondente al numero di quei beneficiari della presente legge che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati. In relazione al conseguente complessivo aumento della consistenza organica degli operai specializzati e qualificati, e' apportata una corrispondente riduzione all'organico previsto dalla citata tabella O per gli operai comuni.
3. In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.
4. In mancanza del titolo di studio di licenza elementare, l'interessato dovra' presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.
Art. 4
1. Ai fini dei suddetti inquadramenti il direttore generale dei monopoli di Stato, con propria determinazione, emanera' un quadro di corrispondenza fra le mansioni svolte dai dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale di ruolo dell'Azienda.
2. Per i concorsi di inquadramento e' nominata dal direttore generale dei monopoli di Stato apposita commissione, di cui faranno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione dei monopoli.
Art. 5
1. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti massimi di eta' previsti per i dipendenti dei monopoli.
2. Al personale medesimo, all'atto della cessazione dal servizio, compete il trattamento di quiescenza, nelle forme della pensione o della indennita' una volta tanto, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092.
3. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto dal precedente comma, ha la facolta' di optare, entro un anno dalla data di inquadramento in prova, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 6
1. All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE