Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unita' stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di eta' previsti all'articolo 2 della legge stessa, nonche' i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino al 31 marzo 1977.
2. S'intendono, per altro, ammessi all'inquadramento anche tutti quei dipendenti i quali, pur avendo i requisiti sopra esposti, abbiano omesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi, ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione.
3. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attivita' e di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si fara' luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo, nella qualifica di inquadramento, gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese o cooperative appaltatrici.
4. Tale trattamento e' esteso, a domanda, al personale gia' inquadrato in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ancorche' abbia optato per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della stessa legge e purche' rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS.
5. Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.
Art. 2
1. Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facolta' di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessita', ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.
Art. 3
1. Nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975 n. 727, e' inserito dopo il n. 13 il seguente:
"14. - Confezioni di indumenti di lavoro, nastri per macchine e articoli vari di teleria, riparazione e disinfestazione di imballaggi e tele per tabacchi greggi, riparazione e lavaggio dei sacchi presso lo stabilimento di Gorizia".
Il personale attualmente adibito ai lavori di cui ai precedente comma viene ammesso all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le condizioni e modalita' previste dall'articolo 1 della presente legge, anche oltre il limite massimo di 580 unita' indicato nello stesso articolo.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, valutato in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1977, sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO