Aumento del contributo dello Stato all'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 1.200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario di cui sopra.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1976
LEONE
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO