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Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' sostituito dal seguente:
"Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita' verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali".

Art. 3

1. Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le parole: "e nei limiti di essa", sono sostituite con le altre: "al 31 dicembre 1974".

2. Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' sostituito dai seguenti:
"I crediti per spese di spedalita' vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori previo nulla osta da parte del comitato di vigilanza di cui al successivo articolo 3 da concedersi sulla base delle risultanze del conto consuntivo 1974 regolarmente approvato dagli organi di controllo.
E' fatto obbligo agli enti ospedalieri, ove non vi avessero provveduto, di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo relativo all'anno 1974".

Art. 4

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri procedono alla ricognizione della esposizione debitoria con atto deliberativo soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

2. La deliberazione deve contenere, per ciascuna spesa, l'esatto ammontare dell'impegno, l'indicazione del creditore e gli estremi del relativo provvedimento deliberativo divenuto esecutivo ai sensi di legge.

3. Il collegio dei revisori attesta con apposito verbale la regolarita' delle spese elencate nel predetto atto deliberativo.

4. Copia autentica della deliberazione di cui al secondo comma, munita degli estremi di esecutivita', e' inviata al Ministero del tesoro unitamente all'attestazione del collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione dell'organo di controllo.

5. La liquidazione dei debiti e' disposta dagli enti ospedalieri con espresso riferimento alla deliberazione di cui al precedente comma e nei limiti di spesa nella stessa indicati.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1976
LEONE
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - TOROS - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO