Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di far fronte alla grave situazione debitoria nel settore degli enti mutualistici ed ospedalieri, mediante l'emanazione di norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la sanita', per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalita' di cui al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni.
2. Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui al successivo art. 5.
3. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
4. Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.
5. Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita' verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali.
6. I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti.2
Art. 2
1. Le somme ricavate dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanita' al ripianamento dell'esposizione debitoria per assistenza dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (Gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (Gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (Gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle Casse marittime, Adriatica, Tirrena e Meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attivita' commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate, quale risulta dalla situazione patrimoniale dei singoli enti, al 31 dicembre 1974 , integrata, ove necessario, dalla differenza tra le rette approvate ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dai competenti organi di controllo e quelle considerate ai fini della determinazione delle passivita'.
2. Le somme destinate a ciascun ente saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti speciali aperti presso istituti di credito - da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro - sui quali sono tratti gli ordini di pagamento per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri, e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura e dalle case di cura private per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con gli enti e casse mutue sopra indicate.
3. I crediti per spese di spedalita' vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori previo nulla osta da parte del comitato di vigilanza di cui al successivo articolo 3 da concedersi sulla base delle risultanze del conto consuntivo 1974 regolarmente approvato dagli organi di controllo.
4. E' fatto obbligo agli enti ospedalieri, ove non vi avessero provveduto, di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo relativo all'anno 1974.
5. Le somme destinate ai comuni saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
6. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita', saranno stabiliti i criteri di riparto e le modalita' per la erogazione delle somme stanziate.
Art. 2-bis
1. A partire dall'anno 1975 dal gettito di cui all'articolo 4 e' prelevata annualmente la somma di lire 50 miliardi per essere destinata alla copertura, degli oneri conseguenti alle operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, ad integrazione di quelle di cui all'articolo 1, fino a concorrenza dell'importo necessario per assicurare l'estinzione dell'esposizione debitoria dei comuni nei confronti degli ospedali per assistenza ospedaliera che non possa essere assicurata nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 1.
2. Si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 2.
Art. 3
1. E' istituito un comitato di vigilanza composto dai Ministri per la sanita', per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale o da un loro delegato e da tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. Il comitato e' presieduto dal Ministro per la sanita'.
3. Il comitato ha il compito di assicurare l'osservanza della destinazione agli enti creditori delle somme ad essi dovute.
4. Gli istituti di credito indicati al secondo comma dell'art. 2 trasmettono mensilmente al comitato di vigilanza e alle regioni interessate l'elenco dei pagamenti effettuati ai singoli beneficiari.
Art. 4
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1974 e' istituita una aliquota aggiuntiva ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, in misura pari all'1,65% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1,50 a carico dei datori di lavoro e lo 0,15 a carico dei lavoratori.
2. A decorrere dal 1 luglio 1974 e' stabilito un contributo giornaliero aggiuntivo a quello previsto per l'assicurazione contro le malattie dall'art. 4, lettera A) della legge 26 febbraio 1963 n. 329, modificato dall'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nella misura appresso indicata:
1) lire 20, di cui L. 2 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di uomo o di donna;
2) lire 18,50, di cui L. 1,50 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
3. A decorrere dal 1 luglio 1974, e' istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano ed esercente attivita' commerciale e nella misura di L. 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare assistibile la quota aggiuntiva e' determinata nella misura di lire 1.650.
Art. 5
1. Il gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 e' versato dalle singole gestioni di malattia, entro quindici giorni dall'avvenuta riscossione, in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera" e utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'art. 1 e per la parte residua per il finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14.
2. Da detto conto corrente di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato, le somme necessarie per coprire gli oneri, connessi alle suddette operazioni di finanziamento.
3. Con decreti del Ministro per il tesoro e' determinato annualmente l'importo che, detratti gli oneri connessi alle accennate operazioni finanziarie, e' destinato al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
4. La somma stabilita in base al precedente comma e' prelevata da detto conto corrente di tesoreria e versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta con decreto del Ministro per il tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Art. 6
1. Con riferimento all'articolo 117 della Costituzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla entrata in vigore della riforma sanitaria e' vietato:
a) istituire da parte degli enti ospedalieri nuove divisioni, sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunita' locali che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;
b) aumentare gli organici degli enti ospedalieri e assumere, anche temporaneamente, nuovo personale salvo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute inderogabili esigenze di cui alla lettera a).
2. Il divieto di cui alla precedente lettera b) non si applica per le assunzioni nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche.
3. Le regioni nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera dettano norme per il rispetto della disciplina di cui ai commi precedenti attenendosi al principio legislativo in essi contenuto.
Art. 7
1. Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri e di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione non spetta alcun compenso salvo l'indennita' di missione in quanto dovuta, nella misura stabilita dalle leggi regionali.
2. Le leggi regionali dovranno, altresi', determinare i limiti non superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di organi di amministrazione ne' dipendenti di enti ospedalieri.
3. E' fatto divieto agli enti ospedalieri:
a) di corrispondere al personale dipendente compensi, proventi, indennita' , addizionali , a qualsiasi titolo, in eccedenza a quelli previsti da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
b) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.5
4. Gli assegni eccedenti la misura di cui al punto a) e salvo quanto disposto ai successivi quarto e quinto comma, sono conservati a titolo di assegno personale che dovra' essere riassorbito con i futuri miglioramenti di carattere generale.
5. E' garantito il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonche' per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'.
6. Sono nulli gli accordi normativi ed economici a livello locale, provinciale e regionale in contrasto con le disposizioni del presente articolo, o che riconoscano parametri retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.
7. Sono altresi' nulli tutti gli accordi che riconoscano anzianita' di servizio convenzionale e compartecipazione del personale ai proventi delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.
8. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonche' alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione e' di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli.
9. Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Gli amministratori e il direttore amministrativo degli enti ospedalieri sono direttamente e solidamente responsabili per le erogazioni e per gli atti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Art. 8
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' fatto divieto agli enti e casse assistenza malattia nonche' agli enti previdenziali per le gestioni di malattia, di assumere nuovo personale, fatto salvo l'espletamento dei concorsi in atto e comunque gia' indetti.
2. Agli enti medesimi e' fatto divieto di deliberare la istituzione di nuove strutture o servizi sanitari.
3. Eventuali deroghe al comma precedente per dimostrate improrogabili esigenze debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e con la regione interessata.
4. Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere concessa anche nel caso di copertura di posti gia' vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, in relazione ad assenze di personale di ruolo per aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e per gravidanza e puerperio.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GIUGNO 1977, N.349
Sono nulle le clausole degli accordi a carattere regionale, provinciale o locale, stipulati dagli enti, casse e gestioni di assistenza malattia con le categorie di cui al precedente comma, che contemplino tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti da accordi a carattere nazionale in vigore tra le stesse parti.
Art. 9
1. A decorrere dal 1 agosto 1974 il prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. e' esteso agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza malattia ferme restando le rispettive modalita' di prescrizione.
2. A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si applica altresi' ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza farmaceutica in forma indiretta
3. Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni successivi, il prontuario terapeutico sara' riveduto con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore dell'Istituto superiore di sanita' e' membro di diritto del predetto comitato.
4. Gli enti ospedalieri sono autorizzati all'acquisto diretto dalle imprese produttrici, di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati.
5. Le imprese sono tenute a concedere agli enti ospedalieri ed istituti pubblici di ricovero e cura lo sconto non interiore al 50% sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, ad eccezione degli emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana.
Art. 10
1. E' abrogato il primo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1971, n. 213.
2. La liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio di cui alla citata legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante il conferimento delle disponibilita' nel conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera " di cui all'articolo 5 del presente decreto.
3. I erediti degli enti ospedalieri nei confronti della Cassa nazionale di conguaglio sono estinti. Gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.
4. Le somme che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed assistenziali alla Cassa saranno versate direttamente dagli enti stessi al conto corrente di cui al secondo comma.