Correzione della disposizione dell'articolo 22, lettera b), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel secondo comma, lettera b), dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole: "o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione" sono sostituite con le parole: "o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1976
LEONE
MORO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO