Attuazione dell'accordo di cooperazione economica con la Tunisia per la clausola di acquisto di olio di oliva
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In relazione ad esigenze connesse alla conclusione di un nuovo accordo di pesca con la Tunisia, l'AIMA e' autorizzata all'acquisto di 20 mila tonnellate di olio di oliva originario e proveniente dalla Tunisia al prezzo netto reso CIF porti italiani determinato sulla base del prezzo di intervento comunitario in vigore al 1 novembre 1975 e riferito alla qualita' normale comunitaria (qualita' standard).
Art. 2
1. L'AIMA curera' lo stoccaggio della sopraindicata quantita' in deposito doganale allo stato estero.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N.471
Art. 3
1. Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1976
LEONE
MORO - GIOIA - RUMOR
- COLOMBO - MARCORA
- DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO