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Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e' autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196, ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero.

2. La stessa Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal C.I.P.E.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MARCORA - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO