diritto.io

Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dello anno 1975

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti.

2. L'autorizzazione e' estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimita' delle richieste di referendum e per il periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 dicembre 1975.

Art. 2

1. Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale di cui al precedente articolo in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 1975, sara' provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. II Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO