Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonche' dell'arte ausiliaria di puericultrice"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 8 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, e' cosi' sostituito:
"Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso triennale teorico-pratico con relativo tirocinio.
Presso le predette scuole puo' essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.
Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.
Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiere professionali".
Art. 2
1. All'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il possesso del diploma di Stato di assistente alla infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonche' a posti di servizio di assistenza alle attivita' ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico".
Art. 3
1. All'articolo 11 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, e' aggiunto il seguente comma:
"La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1976
LEONE
MORO - MALFATTI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO