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Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli assegni di quiescenza a carico dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", fruiti dai ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto, cessati dal servizio anteriormente al 1 luglio 1970, e dai superstiti del personale succitato sono aumentati, con effetto dal 1 gennaio 1974, in ragione del 15 per cento dell'importo annuo lordo comprensivo della 13ª mensilita' escludendo dall'aumento l'indennita' di carovita prevista dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 699.

Art. 2

1. Gli assegni di cui all'articolo 1, in luogo dell'aumento del 15 per cento, sono riliquidati, se piu' vantaggioso per gli aventi diritto, con l'applicazione dei seguenti criteri:

  1. 1) per i ricevitori del lotto considerando, in sostituzione dell'importo d'aggio assunto a base pensionabile nell'originaria liquidazione, un importo non inferiore all'aggio minimo spettante al ricevitore, a decorrere dal 1 luglio 1970, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

  2. 2) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto considerando, in sostituzione della retribuzione calcolata nella originaria liquidazione, quella in vigore dal 1 luglio 1970 per effetto dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, fino al limite massimo del parametro di retribuzione 163 al terzo aumento periodico;

  3. 3) lasciando invariato il numero degli anni di contribuzione considerati nella originaria liquidazione;

  4. 4) facendo riferimento, quanto agli assegni indiretti e di riversibilita', all'assegno diretto del dante causa.

Art. 3

1. L'assegno di quiescenza dei ricevitori del lotto non puo' in alcun caso, per effetto dell'aumento del 15 per cento di cui all'articolo 1 o della riliquidazione di cui all'articolo 2, essere d'importo superiore a quello che risulterebbe ove la riliquidazione venisse effettuata calcolando l'aggio, da assumere a base pensionabile, con riferimento alle aliquote in vigore dal 1 luglio 1970.

2. fermo restando l'importo delle riscossioni gia' considerate nell'originaria liquidazione.

Art. 4

1. Ai titolari di assegno di quiescenza a carico dell'ente e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'indennita' integrativa speciale mensile prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. L'intero onere finanziario relativo all'indennita' di cui al comma precedente e' a carico dello Stato.

Art. 5

1. A tutti i titolari di assegno a carico dell'ente sono concesse, a decorrere dal 1 gennaio 1975 le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti per i pensionati dello Stato dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 6

1. Le percentuali contributive, limitatamente alla quota a carico degli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e dei commessi avventizi del lotto, previste dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, terzo comma, sono aumentate di 1,50 unita', con effetto dal 1 gennaio 1975.

Art. 7

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975, lo Stato, a titolo di contribuzione previdenziale a proprio carico, corrispondera' all'ente un importo pari al 2,50 per cento sull'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della 13° mensilita' dei ricevitori e degli aiuto ricevitori che hanno la gestione della ricevitoria, in conformita' di quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, per i contributi dovuti da detto personale.

2. L'importo del contributo di cui al comma precedente e' prelevato dai gestori dai fondi della riscossione con le stesse modalita' previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 9

1. E' soppresso il contributo di lire 12 milioni annui previsti dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 676.

2. All'onere a carico dello Stato derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.110 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1975 e 1976.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - STAMMATI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO