Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, e' assunto in ruolo, a decorrere dal 1 ottobre 1974, ai sensi dell'articolo 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, se nell'anno scolastico 1972-73 abbia prestato servizio, senza demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purche' l'incarico si riferisca a posti vacanti sia dal 1 ottobre 1972.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, N. 463.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO