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Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado

Testo vigente

Titolo I. Modifiche alle norme sul conferimento degli incarichi e delle supplenze - disposizioni concernenti il personale incaricato e supplente.

Capo I. Modifiche alle norme sul conferimento degli incarichi e delle supplenze

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2 Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale non docente ai sensi del successivo articolo 3.

2. La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

3. Le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1978-1979 costituiscono la prima applicazione per il conferimento dei nuovi incarichi ai sensi del precedente primo comma.

4. Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalita' e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i piu' rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

5. L'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e l'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se' impugnabili.

8. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale o, in mancanza, da un impiegato della carriera di concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari. Una delle insegnanti della scuola materna ed uno degli insegnanti elementari debbono essere, ove possibile, incaricati.

9. Il direttore didattico ed il funzionario della carriera direttiva o impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un funzionario della carriera direttiva od impiegato della carriera di concetto, una insegnante della scuola materna ed un insegnante elementare, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

10. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole secondarie ed artistiche e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Il provveditore agli studi puo' delegare a presiederla un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale. La commissione rimane in carica un anno.

11. Con il ricorso di cui ai precedenti commi ottavo e decimo, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita' delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

12. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni.

13. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi.

14. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.4

Art. 3 Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 2.

2. La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

3. Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1979-80. Per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79, continuano ad essere valide le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1977-78.

4. Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalita' e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i piu' rappresentativi delle categorie medesime.

5. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

6. E' abrogato il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

7. Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

8. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

9. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se' impugnabili.

10. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale non docente. Due dei rappresentanti del personale non docente debbono essere, ove possibile, incaricati.

11. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti della commissione fra il personale non docente proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

12. Con il ricorso di cui al precedente ottavo comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita' delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

13. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni.

14. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Titolo II. Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente della scuola secondaria ed artistica.

Art. 5 Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica

1. A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, per la scuola media, e dall'anno scolastico 1979-80, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i ruoli organici del personale docente saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

2. I posti orario saranno costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilita' al ruolo organico medesimo.

3. Le dotazioni organiche saranno determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalita' e criteri che, nel rispetto delle norme vigenti, saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

4. Quando i ruoli sono nazionali, i provveditori agli studi, definite le dotazioni organiche su base provinciale, le comunicano al Ministero della pubblica istruzione, che, accertano la conformita' ai criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma, provvede alla determinazione delle dotazioni organiche nazionali.

Titolo III. Immissione di insegnanti nei ruoli della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Capo I. Disposizioni relative alle scuole materne statali

Art. 6 Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali

1. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalita' di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349.

2. L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma e' disposta secondo il seguente ordine di precedenza e con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione:

  1. 1) insegnanti abilitate negli ex giardini di infanzia e insegnanti abilitate a seguito dei corsi gia' espletati di cui alla citata legge 19 luglio 1974, n. 349;

  2. 2) insegnanti abilitate a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1976, n. 97;

  3. 3) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77;

  4. 4) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, in servizio nell'anno scolastico 1977-78.

Art. 7 Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali

1. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate d'ufficio nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, purche' siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e previo superamento qualora non fornite dal prescritto titolo di abilitazione, del corso abilitante speciale di cui al precedente articolo 6, primo comma.

2. L'assegnazione della sede alle assistenti di ruolo in possesso del titolo prescritto per l'insegnamento dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e' disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al punto n. 2 del precedente articolo 6.

Art. 8 Soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali

1. Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983, i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono soppressi.

2. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite dei titoli di studio di cui al precedente articolo 7, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali.

3. Le assistenti dei predetti ruoli provinciali svolgono le mansioni stabilite dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessita', anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse.

4. Le assistenti, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 e la prescritta abilitazione all'insegnamento, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

5. L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente comma e' disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione.

6. Le assistenti che conseguono il titolo di studio di cui al precedente articolo 7 sono utilizzate come insegnanti di scuola materna.

7. I posti di assistente che si rendano comunque disponibili e vacanti a partire dall'anno scolastico 1978-79 sono soppressi.

8. In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali le mansioni affidate alle assistenti sono attribuite alle insegnanti.

9. Con effetto dalla stessa data di soppressione dei ruoli provinciali ai sensi del precedente primo comma, le assistenti che non conseguono il titolo di studio e la prescritta abilitazione sono iscritte, anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della carriera esecutiva contemplati nell'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, compatibilmente con il titolo professionale eventualmente richiesto.

10. Per l'iscrizione nei suddetti ruoli si applicano i criteri di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 9 Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali

1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di otto ore e puo' raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

2. A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti.

3. Non si da' luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte.

4. L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali e' stabilito in trenta ore settimanali per le attivita' educative ed in venti ore mensili, da destinare, ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle altre attivita' connesse con il funzionamento della scuola. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio.

5. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola ma.

6. terna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso e' assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa.2

Capo II. Disposizioni relative alle scuole elementari statali

Art. 10 Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali

1. Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-1979 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-81 incluso, tutti i posti disponibili nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo aver effettuato i trasferimenti annuali su tutti i posti di ruolo normale senza tener conto delle aliquote previste dalle vigenti disposizioni e dopo aver detratto i posti di cui alla riserva prevista dall'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, e quelli occorrenti per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820.

2. Limitatamente alle immissioni in ruolo da effettuare con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, sono utilizzati soltanto i posti di ruolo normale rimasti disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia dopo i trasferimenti e dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nonche' tutti quelli del ruolo in soprannumero.

3. Per l'anno scolastico 1978-79 e' consentito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di chiedere il trasferimento dell'iscrizione ad altra graduatoria provinciale.

4. Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

5. E' istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.

6. Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati il 50 per cento dei posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti, fatta salva la riserva di cui all'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327. L'altra meta' dei posti, nonche' quelli che non vengono coperti secondo le modalita' di cui al primo comma, sono da destinarsi al concorso magistrale per titoli ed esami.

7. Gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali della provincia, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno sino al 1980-81, detratti i posti occorrenti per l'inquadramento delle assistenti nel ruolo del personale docente ai sensi del precedente articolo 8. Il restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e' coperto mediante concorsi riservati ai candidati in possesso di diploma di scuola magistrale. L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo piu' favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.

8. A parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

9. Le domande d'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.

10. Il Ministro della pubblica istruzione stabilira' con apposita ordinanza le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.

11. Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata nell'anno scolastico 1979-80 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno 1980-81.

12. L'assegnazione della provincia avverra' secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.

13. L'insegnante iscritto in una o piu' graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionali, viene depennato dalle restanti graduatorie.

14. Le nomine per effetto delle graduatorie provinciali permanenti sono disposte con precedenza rispetto a quelle conseguenti dalla graduatoria nazionale.

15. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, che non abbiano beneficiato dell'immissione in ruolo disposta a norma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 317, sono nominati in ruolo.

Art. 11 Nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977, puo' avvenire anche nel corso dell'anno scolastico.