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Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' cosi' modificato:
"I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', avere la capacita' di agire e non essere interessati nell'atto".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO