diritto.io

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1977, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (tabella n. 1).

2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2

1. E' approvato in L. 47.083.469.342.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Art. 3

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1977, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 2).

Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1977, in L. 1.100.000.000.

Art. 6

1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1977, e' autorizzata in L. 22.902.800.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 7

1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 8

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in lire 250 miliardi.

Art. 9

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in L. 5.500.000.000.

Art. 10

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1977, in L. 24.000.000.