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Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti, di cui al precedente articolo 1, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si procedera' alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 3

1. Gli studenti gia' eletti negli organi di governo universitario a norma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e con la procedura prevista, restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma dell'articolo 1 della presente legge ed in ogni modo per tutto l'anno accademico 1976-1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO