Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.
2. Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 9.050 milioni.
3. Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato, a lire, 3.230 milioni.
4. La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977.
Art. 2
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il contributo e' corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilita' speciali intestati alle medesime".
2. Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento gia' posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' soppresso.
Art. 3
1. All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1976.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO