Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di aziende autonome per l'anno finanziario 1977
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'importo delle anticipazioni da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977, fissato dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' diminuito di L. 175.000.000.000.
Art. 2
1. L'importo delle anticipazioni da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione dell'anno 1977, di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' diminuito di L. 134.000.000.000.
Art. 3
1. L'importo di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' aumentato da L. 101.769.000.000 a L.
112.169.000.000.
3. L'importo di L. 100.269.000.000 di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' aumentato a L. 110.669.000.000.
Art. 4
1. Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 100 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' elevato da L. 120.127.400.000 a L.
179.887.400.000.
Art. 5
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 6
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, dei lavori pubblici, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della sanita', del turismo e dello spettacolo, sono introdotte, per l'anno finanziario 1977, le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 7
1. Per fronteggiare particolari esigenze di funzionamento connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' autorizzata la spesa di lire 14.912 milioni da portare in aumento degli stanziamenti di cui ai sottonotati capitoli:
Ministero del tesoro:
Lire
2. Cap. 1186. - Contributo all' Unione italiana
ciechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.410.000.000
3. Ministero della pubblica istruzione:
4. Cap. 1203. - Contributi dovuti per legge ad
enti ed istituti . . . . . . . . . . . . . 123.000.000
(Maggiore assegnazione al Museo nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo
da Vinci" in Milano)
5. Cap. 4102. - Assegnazioni per il funzionamento
degli osservatori, ecc. . . . . . . . . . 1.177.000.000
(Maggiore assegnazione all'Istituto elet-
trotecnico nazionale "G. Ferraris" di To-
rino)
6. Ministero dell'interno: Lire
7. Cap. 2806. - Contributo all'Ente nazionale per
la protezione degli animali. . . . . . . . 600.000.000
8. Cap. 4282. - Contributo per il funzionamento
dell'Unione nazionale mutilati ed
invalidi per servizio. . . . . . . . . . . 160.000
9. Cap. 4283. - Contributo all'Ente nazionale per
la protezione e l'assistenza dei
sordomuti. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.000.000
10. Ministero della difesa:
11. Cap. 1172. - Contributi previsti per legge ad
enti ed associazioni . . . . . . . . . . . 20.000.000
(Maggiore assegnazione all'Istituto na-
zionale per studi ed esperienze di archi-
tettura navale)
12. Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
13. Cap. 1255. - Contributo all'Istituto nazionale
di economia agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.000.000
14. Cap. 4155. - Contributo all'Ente Parco nazio-
nale del Gran Paradiso . . . . . . . . . . 245.000.000
15. Cap. 4581. - Contributo all'Istituto nazionale
della nutrizione . . . . . . . . . . . . . 345.000.000
16. Ministero del commercio con l'estero:
17. Cap. 1606. - Contributo nelle spese di funzio-
namento dell'istituto nazionale
per il commercio estero. . . . . . . . . . 2.144.000.000
18. Cap. 1610. - Contributo all'istituto nazionale
per il commercio estero, ecc. . . . . . . 1.839.000.000
19. Ministero del turismo e dello spettacolo:
20. Cap. 1563. - Contributo nelle spese di funzio-
namento dell'Ente nazionale ita-
liano per il turismo . . . . . . . . . . . 2.538.000.000
Art. 8
1. Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono apportate, per l'anno finanziario 1977, le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Art. 9
1. L'articolo 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' sostituito dal seguente:
"E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84, nonche' certificati speciali di credito di durata non superiore a ventiquattro mesi.
L'ammontare globale di detti buoni poliennali e certificati speciali di credito non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui ai successivi commi, a copertura della differenza suddetta.
Per la emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui ai commi dal settimo al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interesse pertinenti all'anno 1977, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito previsti dal primo comma si provvede con una maggiorazione dell'ammontare della relativa emissione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO