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Modificazioni alla legge 8 marzo 1968, n. 177, concernente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione Internazionale degli organismi familiari (UIOF)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF), determinato in L. 1.300.000 con legge 8 marzo 1968, n. 177, e' elevato a L. 6.500.000 a decorrere dal 1 gennaio 1977.

Art. 2

1. Al maggior onere annuo di L. 5.200.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO