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Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 181.350.000, da corrispondersi in quattro annualita', a partire dal 1976, pari ciascuna a dollari USA 45.337.500. I versamenti saranno effettuati in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre 1973, indicato dalla Risoluzione istitutiva del contributo addizionale.

Art. 2

1. Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di L. 102.399.277.500, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

2. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 10 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1 luglio di ogni anno.

3. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

4. Il Ministro per il tesoro determinera', con proprio decreto, i tagli e le caratteristiche dei certificati nonche' il relativo piano di ammortamento.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro disporra', con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturate durante il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 128.000.000 e in L. 512.000.000, rispettivamente per gli anni 1976 e 1977, si fara' fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - FORLANI - MORLINO - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO