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Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attivita' musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a L. 74.881.217.736.

2. La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:

3. L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate;

4. lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

5. Per sostenere le attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi.

6. Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire 500 milioni.

7. La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), e' stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100

Art. 2

1. Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attivita' produttiva.

2. E' fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.

Art. 3

1. La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1, primo comma, dovra' essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.

2. Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.

3. Salvo le scritture di personale artistico e tecnico e' altresi' vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. 1 contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza.

4. Sono, altresi', vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

5. Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilita' personale di chi le ha disposte.

Art. 4

1. All'onere di L. 63.881.217.736 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a lire 44 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; quanto a L. 9.091.895.727, mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 2565 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977 per la parte riferibile alla rata dei mutui autorizzati dall'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115; e quanto a L. 10.789.322.009 mediante utilizzazione dello stanziamento del predetto capitolo 2565 dello stesso anno finanziario per la parte riferibile alle rate dei mutui autorizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 27 novembre 1973, n. 811.

2. Il rimborso delle rate di mutuo di L. 10.789.322.009 di cui al precedente comma, e' prorogato di un anno con accollo a carico dello Stato anche degli interessi maturandi per effetto dell'operazione prevista dalla presente legge.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANTONIOZZI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO