Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare e' convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
2. Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato ne' zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quattordici per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO