diritto.io

Norme integrative di attuazione dei regolamenti delle Comunita' europee concernenti la concessione del premio per l'estirpazione di talune varieta' di peri e di meli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'attuazione delle disposizioni riguardanti le provvidenze disposte con il regolamento CEE n. 794/76 del consiglio del 6 aprile 1976 e del regolamento CEE n. 1090/76 della commissione dell'11 maggio 1976, concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di peri (varieta' Passa Grassana), di meli (varieta' Golden Delicious, Starking Delicious e Imperatore) e di alberi delle relative varieta' impollinatrici e' autorizzata la spesa di L. 5.878.000.000, il cui importo sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977.

Art. 2

1. Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari di cui al precedente articolo, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle quali il Ministro per l'agricoltura e le foreste porra' a disposizione i fondi occorrenti mediante ordinativi diretti.

2. La priorita' nella concessione dei premi sara' data alle cooperative e alle aziende singole e associate di coltivatori diretti.

Art. 3

1. Per consentire allo Stato di ottemperare agli adempimenti richiesti dai citati regolamenti comunitari le regioni e le province autonome dovranno comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del controllo effettuato circa il rispetto dell'impegno, da parte del beneficiario delle provvidenze, alla rinuncia ad effettuare i reimpianti di cui all'articolo 1 oltre i limiti fissati nelle norme comunitarie, escluse le normali operazioni di rinnovo nella parte dei frutteti non soggetti al premio di estirpazione, oltreche', entro il 30 maggio di ciascun anno di applicazione delle provvidenze, ogni notizia concernente la spesa effettuata per l'erogazione dei premi.

Art. 4

1. Gli elenchi dei beneficiari di cui alla presente legge sono resi pubblici, corredati delle date di avvenuta estirpazione e delle somme ricevute.

Art. 5

1. All'onere di L. 5.878.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le somme esistenti sul capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 15.

2. All'uopo le somme come sopra esistenti saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini dell'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di cui al primo comma.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO