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Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' inserito il seguente articolo 33-bis:
"Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale e' intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugo, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione".

Art. 3

1. All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione".

Art. 4

1. Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' inserito il seguente articolo 94-bis:
"La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non e' giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.
Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma".

Art. 6

1. Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'articolo 159 del codice civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO