Valutazione dei servizi e periodi ai fini dell'indennita' di buonuscita da corrispondere a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) in favore dei propri iscritti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita a favore degli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, sono riscattabili, alle condizioni e con le modalita' previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368:
a) il servizio di ruolo prestato presso le ferrovie gia' in concessione, successivamente incluse nella rete statale con le leggi 30 aprile 1959, n. 286, 24 dicembre 1959, n. 1143, e 10 dicembre 1969, n. 961, a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino a quella di inquadramento nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
b) l'anzianita' riconosciuta ai soli fini di pensione agli ex combattenti che hanno partecipato ai concorsi riservati di cui all'articolo 378 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai vincitori del concorso di cui all'articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425;
c) i servizi comunque prestati, nella stessa misura in cui ne e' prevista la computabilita' ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato o del Fondo pensioni ferroviarie dello Stato.
Art. 2
1. I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 350, si applicano anche ai dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana transitati nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 3
1. L'onere relativo all'applicazione della presente legge fara' carico ai normali stanziamenti del bilancio dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO