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Modificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di eta', non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facolta' di effettuare le dichiarazioni previste dall'articolo 3, numeri 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - FORLANI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO